Corte di Giustizia UE, Sentenza 16.2.2012: Direttiva 90/314/CEE
Secondo la Corte di Giustizia UE l'articolo 7 della Direttiva 90/314/CEE - Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, a norma del quale l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore, deve essere nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo. La Corte ha richiamato la precedente pronuncia del 15 giugno 1999 secondo cui l'articolo 7 contiene l’obbligo di risultato di conferire a coloro che partecipano a viaggi «tutto compreso» un diritto alle garanzie di rimborso delle somme versate e di rimpatrio in caso di fallimento dell’organizzatore di viaggi e che tali garanzie sono volte, per l’appunto, a tutelare il consumatore contro le conseguenze del fallimento, indipendentemente dalle cause del medesimo. La Corte ne ha dedotto che circostanze quali il comportamento imprudente dell’organizzatore di viaggi o il verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non possono costituire un ostacolo al rimborso dei fondi depositati e al rimpatrio dei consumatori ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 90/314.
(Da filodiritto.com del 19.2.2012)