martedì 28 febbraio 2012

In vigore il decreto Severino sull'efficienza del processo civile

Pubblicata in GU la legge 17 febbraio 2012, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, il cui nuovo titolo reca «disposizioni urgenti per l'efficienza del processo civile». Il provvedimento è stato fortemente ridotto rispetto al testo originario nel corso del travagliato iter parlamentare.
Esce di scena il sovraindebitamento. Infatti, manca nel nuovo provvedimento qualsiasi riferimento alla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui disciplina è affidata unicamente alla legge n. 3/2012.
Addio mediazione delegata. Eliminato l’invito del giudice alle parti a tentare una mediazione; depotenziato dell’obbligo del capo dell’ufficio giudiziario di riferire sulle iniziative al consiglio superiore della Magistratura e al Ministro della giustizia. Inoltre, il giudice non può condannare subito la parte costituita che non si era presentata senza giusto motivo all’incontro di mediazione al pagamento della multa ex art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010. Quindi, la sanzione resta, ma il momento di applicazione potrà coincidere con il provvedimento finale.
Cura dimagrante per il controllo sindacale. Confermata solo la disposizione secondo cui «nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati».
1.100 euro per difendersi da soli. Confermato l’innalzamento del limite di valore entro cui la parte può personalmente stare in giudizio davanti al giudice di pace: 1.100 euro. Inoltre, alla lett. b) dell'art. 13 viene stabilito che «nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare  il  valore  della domanda».
Proroga per i magistrati ordinari. Confermata all’art. 15 la disciplina della proroga dei magistrati ordinari.
Fuori la perenzione dei giudizi di appello e cassazione. Viene abrogata la disciplina originariamente prevista dall’art. 26, l. n. 183/2011 e, poi, modificata dall’art. 14.
Inventario di beni. Ed infatti, la legge ha introdotto un quarto comma all’art. 769 c.p.cin base al quale «quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte».

(Da avvocati.it del 23.2.2012)