Abbiamo già dato la notizia su AGA News del 3 Febbraio
ma ci piace riprenderla perché pubblicata oggi su Altalex
La commissione permanente giustizia del Senato, con il proprio resoconto sommario n. 288 del 1° febbraio 2012 ha espresso parere, in parte favorevole ed in parte contrario, sul d.d.l. n. 3110 di conversione del decreto-legge n. 1/2012 in materia di liberalizzazioni (c.d. decreto cresci-Italia).
In particolare ha espresso parere negativo sui seguenti articoli del d.d.l.:
a) art. 2, considerando non opportuna la decretazione d’urgenza in tema di tribunale delle imprese;
b) art. 9 in materia di abolizione delle tariffe professionali, poiché la norma ha bloccato le liquidazioni giudiziarie e di conseguenza l’emanazione dei relativi provvedimenti: la norma è definita “irragionevole”. Anche in merito all’obbligo di formulare un preventivo degli oneri delle prestazioni professionali, alla Commissione siffatto sistema appare inattuabile nell’ambito delle professioni con assunzione di obbligazioni di mezzi anziché di risultato. In tema di tirocini professionali il d.d.l. non tiene conto dell’obbligo, inserito nel testo di riforma della professione attualmente all’esame del Parlamento, di riconoscere un equo compenso all’attività svolta dal praticante;
c) articolo 29, le norme sono ritenute vessatorie ed ingiustamente lesive dei diritti del danneggiato.
Il parere favorevole è stato subordinato ad alcune condizioni:
a) modifica del comma 1 del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, nella parte in cui prevede la costituzione di s.r.l. con atto redatto per scrittura privata. La Commissione ha evidenziato l’opportunità di prevedere che l’atto costitutivo della s.r.l. sia redatto per atto pubblico notarile, stabilendo tariffe notarili agevolate o a la stipula a titolo gratuito;
b) modifica del numero 3) del primo comma del nuovo articolo 2463-bis, prevedendo un ammontare minimo di capitale costitutivo più elevato e congruo alla natura delle s.r.l. e introducendo un ammontare massimo;
c) con riferimento al quinto comma dell’articolo 2463-bis c.c. la Commissione raccomanda di specificare che la società debba essere trasformata o sciolta quando il più giovane dei soci fondatori abbia superato i trentacinque anni d’età;
d) soppressione dell’obbligo di mettere a disposizione per l’accertamento "per cinque giorni consecutivi non festivi" le cose danneggiate al fine di consentirne l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
e) miglioramento della disciplina dell’istituto della finanza di progetto per la realizzazione e gestione delle strutture carcerarie.
(Da Altalex del 9.2.2012. Nota di Laura Biarella)