La Cassazione respinge per un vizio di forma il licenziamento
di una dipendente a casa nei giorni a cavallo delle festività
È una delle cause più frequenti di licenziamento. Il numero spropositato di assenze dal luogo di lavoro è al centro di accesi dibattiti e la Cassazione è stata chiamata a intervenire con sentenza n. 1062, che ha rigettato il ricorso proposto da un'azienda che aveva licenziato una dipendente dopo aver verificato che la donna, in giorni "casualmente" successivi a festività e ferie, in maniera recidiva, non si presentava sul posto di lavoro.
Il fatto è che, secondo i giudici "in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, deve escludersi che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione delle gravità dei fatti, ciò non escludendo, tuttavia, che il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva possa essere individuato anche in uno solo di essi, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dalla legge".
Una giurisprudenza ormai consolidata infatti è orientata a far valere il principio in base al quale il datore di lavoro, che già una volta abbia fatto valere il potere disciplinare nei confronti del dipendente in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non possa esercitare una seconda volta, per questi stessi fatti, il detto potere ormai consumato. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n.300 vincola il datore di lavoro a tenere conto della sanzione applicata entro il biennio. Nel caso in esame, dunque, non essendoci stata contestazione di una nuova infrazione, il datore di lavoro non si può rifare a precedenti mancanze.