Ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati Comunitari, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che è irrilevante la differenza, tra Italia e Spagna, della disciplina per l’abilitazione all’esercizio della professione forense così come è irrilevante il fatto che il soggetto non ha dimostrato il conseguimento, in Spagna, di uno specifico titolo abilitante né un’esperienza professionale.
In ossequio al diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Europeo ed alla libertà di stabilimento, il Consiglio dell’Ordine dovrà pertanto provvedere all’iscrizione dell’avvocato che abbia conseguito in Spagna il titolo di Abogado.
Il procedimento di stabilimento ed integrazione (di cui al decreto legislativo 96/2001), prevede che il soggetto munito di equivalente titolo professionale di un altro Paese membro possa richiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il titolo di “abogado” e, dopo un periodo di 3 anni di esercizio continuo delle attività forense in Italia, è legittimato ad essere integrato con il titolo di avvocato italiano.
Con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28340, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito "l'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione”.
Ritengo pertanto che il Consiglio dell’Ordine altro non possa fare se non applicare la normativa vigente (Europa e Nazionale) ed uniformarsi alla pronunzia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Matteo Santini (da Mondoprofessionisti del 7.2.2012)