In particolare, nella decisione che qui si commenta, il Tribunale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha condannato la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, ritenendo l’applicazione dell’articolo 96, comma terzo, c.p.c. applicabile al caso di specie avendo riguardo al momento nel quale è stato promosso il giudizio.
Ripercorriamo la vicenda al fine di evidenziare i punti chiave della sentenza.
La decisione concerneva un rapporto di procacciamento di affari, senza alcuna pretesa per quanto concerneva le provvigioni, le ragioni di credito in favore della convenuta a titolo di indennità di clientela, il trattamento di fine rapporto nonché altro titolo connesso con il rapporto di lavoro.
Era stato, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano assumendo che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, comma primo, della legge n. 218/1995 la giurisdizione spettasse al giudice spagnolo in quanto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti aveva avuto esecuzione (a dire della convenuta) in Spagna.
Per tale motivazione sarebbe stato assoggettabile alla legge spagnola e non a quella italiana.
Il giudice unico, nelle proprie argomentazioni, ritenendo fondate le doglianze di parte convenuta accoglieva la domanda, peraltro con una precisazione; riteneva, infatti, il giudicante che la disciplina alla quale fare riferimento era, non la citata l. 218/1995, bensì, il regolamento CE 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Nella stessa sentenza si legge testualmente che “l’art. 2 del predetto regolamento prevede, al suo primo comma, che: “Le persone domiciliate in uno stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni 2 e 7 del presente capo” e il secondo comma aggiunge:”nei loro confronti non possono essere adottate le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I (tra le quali rientra proprio l’art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 citato dal patrocinio della convenuta)”.
Gli articoli da 2 a 7 del regolamento sopra menzionato fissano quelli che sono i criteri esclusivi di attribuzione della giurisdizione per le controversie nel quale sia convenuto un soggetto domiciliato in uno stato membro della unione europea.
Dopo tali considerazioni introduttive il giudice ha ritenuto che il criterio tra quelli, appunto, indicati dal citato regolamento, che deve applicarsi al caso di specie risulta essere quello stabilito dall’articolo 5, n.1, lett. b), ossia quello del luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di specie si verteva, come dedotto dal giudice, di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi; occorreva, quindi, avere riguardo al luogo nel quale i servizi sono stati o, comunque, avrebbero dovuto essere prestati.
Anche nella ipotesi in cui, come nella fattispecie oggetto di controversia, il giudizio verta sull’accertamento della sussistenza di obbligazione di pagamento derivante da uno dei rapporti contrattuali contemplati dal citato articolo 5, occorre sempre tenere in considerazione la prestazione caratteristica oggetto del rapporto contrattuale del quale si controverta.
Ritenendo la giurisdizione del giudice spagnolo nella decisione in commento il giudice provvedeva alla decisione anche per quel che concerneva la condanna alle spese, in applicazione del principio di soccombenza.
Ad avviso del giudicante si ravvisano i presupposti soggettivi ed oggettivi che giustificano la condanna alle spese, colpa grave della parte attrice, in quanto la stessa non “ha ravvisato preventivamente, con un minimo di diligenza, la sussistenza delle condizioni di legge per radicare il giudizio avanti al giudice italiano”.
(Da Altalex dell’1.7.2011. Nota di Manuela Rinaldi)