E’ questo il principio affermato dal Tribunale di Monza, sezione I civile, con sentenza 23 giugno 2011 in analogia a quanto già affermato dalla Cassazione in materia penale.
In particolare, il ragionamento del Giudice Unico si fonda sui ripetuti ed espressi richiami contenuti nell’articolo 30 bis c.p.c. all’articolo 11 c.p.p., in quanto quest’ultimo ha trovato riferimenti rilevanti nei principi affermati dalla Corte di Cassazione Penale in ordine alla sua applicabilità alle varie figure di magistrato onorario. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l’articolo 11 c.p.p. alle figure dei Vice Pretori Onorari, ai componenti delle Sezioni Specializzate Agrarie, ai Giudici Onorari Aggregati e agli esperti privati dei tribunali Minorili.
Inoltre la Cassazione penale ha stabilito che le regole sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati dettate dall’art. 11 codice procedura penale si applicano anche ai Giudici di Pace, atteso il carattere non episodico dell’esercizio della giurisdizione e l’inserimento di tale figura professionale tra gli organi deputati all’amministrazione della giustizia ai sensi del vigente art. 1 primo comma dell’Ordinamento Giudiziario. Risulta di tutta evidenza che i medesimi principi siano applicabili anche al processo che sia incardinato da detta figura di magistrato in sede civile.
Nel caso di specie, un giudice di pace conveniva in giudizio un’associazione per la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di molteplici condotte diffamatorie. La causa veniva radicata, esercitando le opzioni previste dall’articolo 20 del c.p.c., presso un giudice appartenente a quel distretto nel quale svolgeva le funzioni il magistrato parte della causa (Cass. Ord. 23.6.2009, n. 14761). Al riguardo, i convenuti eccepivano l’incompetenza territoriale del giudice adito.
Il Tribunale di Monza, pur in assenza di specifiche pronunzie in materia della Cassazione civile, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’articolo 30 bis c.p.c., dichiarando la propria incompetenza territoriale ed affermando quella del Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 11 c.p.p.
(Da Altalex del 5.7.2011. Nota di Alessandro Ferretti)