Paga il posteggio, ma non ritrova la macchina. La Cassazione è chiara con la sentenza n. n. 14319 del 28 giugno: il corrispettivo versato a fronte del posteggio del veicolo, come anche le modalità di espletamento del servizio (es. recinzioni, speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), non implica, di per sè, obbligo di custodia.
La fattispecie
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l’obbligo di custodia e conseguente responsabilità risarcitoria del gestore privato di un parcheggio auto rilevando che: l’area di sosta, per regolamento comunale, era destinata a parcheggio non custodito; il prezzo pagato era progressivo e differenziato, dunque rispondente al solo interesse pubblico; le particolari modalità di espletamento non implicano automatico obbligo di custodia.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, conferma le decisioni di Tribunale e Corte d’Appello, sicché, in caso di furto di autovettura in sosta in area destinata a parcheggio, esclude la responsabilità risarcitoria del gestore che esponga, in modo conoscibile prima della conclusione del contratto, la dicitura “parcheggio non custodito”.
L'intervento delle S.U.
Il contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario il ricorso alle Sezioni Unite è individuabile nella incertezza dei presupposti utili ad escludere o imputare al gestore di un parcheggio la responsabilità risarcitoria in caso di furto di un veicolo in sosta (Cass. 27 gennaio 2009 n. 1957; contra: Cass. 13 marzo 2009, n. 6169).
Il contratto di parcheggio tra locazione e deposito
Richiamando i principi della Legge Tonioli, le Sezioni Unite chiariscono che se si tratta di parcheggio senza custodia la figura negoziale di riferimento sarà quella della locazione (ovvero semplice locazione temporanea dello spazio utilizzato per la sosta). Invece, se si tratta di parcheggio con custodia (il gestore riceve le chiavi, colloca a posteggio il veicolo e provvede alla riconsegna), la figura negoziale di riferimento sarà quella del contratto di deposito con obbligo di custodia.
Il prezzo pagato per la sosta è indicativo della presenza o meno di custodia
Deve essere progressivo, differenziato e sostenibile per l’utente, così da consentire la concreta realizzazione del sotteso interesse pubblico (Corte. Cost. n. 66/2005). Detto importo non è qualificabile come tributo ed ha natura di mero corrispettivo. Ove il servizio sia gestito da un privato, tra questo e l’utente si instaura un rapporto tra professionista e consumatore (art. 331 D.Lgs. n. 206/2005). Tuttavia, l’entità del prezzo richiesto è indicato dalla S.U. come uno degli elementi utili da analizzare per comprendere se il contratto di parcheggio contiene o esclude l’obbligo di custodia. In particolare, un importo progressivo-differenziato-sostenibile è espressione del solo interesse pubblico a parcheggiare, mentre un prezzo maggiorato potrebbe essere espressione di un contratto di parcheggio con obbligo di custodia.
Obbligo di custodia sì o no
La S.C. chiarisce che sussisterà l’obbligo di custodia in caso di parcheggio con custode-gestore fisico che prende in consegna l’autovettura: infatti, con la consegna delle chiavi l’utente trasferisce la detenzione di una cosa mobile in favore del custode-gestore che assume l’obbligo di custodire e restituire in natura, ex art. 1766 c.c. (Cass. Civ. n. 6048/2010). La Corte mette in evidenza che l’apprensione delle chiavi, il posteggio e la chiusura del veicolo, eseguite direttamente dal custode-gestore, qualificano la volontà di tenere a parcheggio e custodire.
Di contro, le ipotesi di parcheggio automatizzato, sono riconducibili alla fattispecie dell’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), quindi, bisognerà individuare i contenuti dell’offerta-proposta e non avranno valore determinante le modalità di espletamento del servizio di parcheggio (es. recinzioni, speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo) che, per l’effetto, non consentono di qualificare automaticamente il parcheggio come custodito e, in tal senso, non legittimano l’affidamento in buona fede dell’utente. Proprio in tale prospettiva, nelle aree di sosta in cui è esposta, in modo conoscibile prima della conclusione del contratto, la dicitura “parcheggio non custodito” non può imputarsi al gestore uno specifico obbligo di custodia.
(Da avvocati.it del 10.7.2011)