Cass. Sez. V Penale, Sent. 24.6.2011, n. 25453
La Cassazione ha recentemente affermato (e riconfermato) che la ripresa fotografica e video dell'attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona ripresa non integra il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615-bis Codice Penale).
In particolare, la Corte ha ribadito che "il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza" se l'azione ripresa "pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti" e che pertanto, "la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p." a condizione che "vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzilmente non visibile ad estranei".
Inoltre, la Corte ha specificato che la tutela apprestata dal legislatore alla riservatezza postula "la liceità dell'attività svolta in ambito privato, potendo, diversamente, l'intrusione nell'altrui privacy ritenersi comunque contestata, tanto più in presenza di un diritto, il cui esercizio si intenda garantire o la cui violazione si voglia avvertare o prevenire".
Non da ultimo, nel caso di specie, il reato non sussite in quanto, secondo la Cassazione, l'esperimento delle azioni civili previste a tutela della proprietà ed anche del possesso ammette "il diritto a documentare, con ogni mezzo (non esclusa appunto la ripresa fotografica o filmata), l'epoca dell'altrui costruzione, essendo, peraltro, risaputo che, ai fini dell'ordinaria azione di nunciazione (denuncia di nuova opera) di cui all'articolo 1170 c.c., è necessario il rispetto del termine di un anno dall'inzio della nuova opera".
Luciana Di Vito (da filodiritto.com del 19.7.2011)