La manovra correttiva approvata il 30 giugno 2011 dal Consiglio dei Ministri introduce una serie di novità in materia di giustizia, destinate a produrre effetti dirompenti sul sistema e sulle tasche dei cittadini. L’art. 37, rubricato “Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, modifica, ancora una volta, il T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002).
Queste le più significative modifiche.
Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno più esenti, infatti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separazione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a 21.256,32 €). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il Contributo Unificato sarà dovuto in ragione dei seguenti importi:
Valore della lite | C.U. | C.U. precedente |
Fino a euro 1.100 e per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie | 37 | 33 |
da euro 1.101 a 5.200, per i processi di volontaria giurisdizione e per i processi in materia di famiglia e stato | 85 | 77 |
da euro 5.201 a 26.000 | 206 | 187 |
da euro 26.001 a 52.000 | 450 | 374 |
da euro 52.001 a 260.000 | 660 | 550 |
da euro 260.001 a 520.000 | 1.056 | 880 |
oltre 520.000 | 1.466 | 1.221 |
Esecuzioni immobiliari | 242 | 220 |
Esecuzioni mobiliari fino a 2.500 € | 37 | 30 |
Opposizioni agli atti esecutivi | 146 | 132 |
Controversie di lavoro | ½ del C.U. | ESENTE |
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento in poi) | 740 | 672 |
Ulteriore importante, ma soprattutto discutibile, modifica appare la introduzione del comma 3-bis, nell’art. 13 del T.U. Tale comma prevede una sorta di sanzione per gli avvocati e, dunque, per le parti patrocinate, nel caso di mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale. Difatti, il Contributo Unificato viene aumentato della metà. Fin qui il processo civile. Per quanto attiene al processo amministrativo, questi gli importi aggiornati:
Materia del ricorso | C.U. | C.U. precedente |
Ricorsi in materia di accesso agli atti, ricorsi avverso il silenzio, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato | 300 | 250 |
Ricorsi in materia di pubblico impiego | ½ del C.U. civile | ESENTE |
Riti abbreviati relativi a speciali controversie | 1.500 | 1.000 |
Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità | 4.000 | 2.000 |
Tutti gli altri casi | 600 |
Anche per i ricorsi amministrativi vige la regola per cui la mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale comporta l’aumento della metà del Contributo Unificato. Inoltre, la norma ha precisato che il Contributo deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti. Quanto, infine, al processo tributario, il Contributo Unificato abbatte anche tale ultima barriera, essendo previsto il versamento in ragione dei seguenti importi:
Valore della lite | C.U. |
Fino a euro 2.582,28 | 30 |
da euro 2.582,28 a 5.000 | 60 |
da euro 5.000 a 25.000 | 120 |
da euro 25.000 a 75.000 | 250 |
da euro 75.000 a 200.000 | 500 |
oltre 200.000 | 1.500 |
Stefano Tangredi (Da Altalex dell’8.7.2011)