venerdì 8 luglio 2011

L’AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

La manovra correttiva approvata il 30 giugno 2011 dal Consiglio dei Ministri introduce una serie di novità in materia di giustizia, destinate a produrre effetti dirompenti sul sistema e sulle tasche dei cittadini. L’art. 37, rubricato “Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, modifica, ancora una volta, il T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002).
Queste le più significative modifiche.
Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno più esenti, infatti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separazione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a 21.256,32 €). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il Contributo Unificato sarà dovuto in ragione dei seguenti importi: 
Valore della lite
C.U.
C.U. precedente
Fino a euro 1.100 e per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
37
33
da euro 1.101 a 5.200, per i processi di volontaria giurisdizione e per i processi in materia di famiglia e stato
85
77
da euro 5.201 a 26.000
206
187
da euro 26.001 a 52.000
450
374
da euro 52.001 a 260.000
660
550
da euro 260.001 a 520.000
1.056
880
oltre 520.000
1.466
1.221
Esecuzioni immobiliari
242
220
Esecuzioni mobiliari
fino a 2.500
37
30
Opposizioni agli atti esecutivi
146
132
Controversie di lavoro
½ del C.U.
ESENTE
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento in poi)
740
672
Ulteriore importante, ma soprattutto discutibile, modifica appare la introduzione del comma 3-bis, nell’art. 13 del T.U. Tale comma prevede una sorta di sanzione per gli avvocati e, dunque, per le parti patrocinate, nel caso di mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale. Difatti, il Contributo Unificato viene aumentato della metà. Fin qui il processo civile. Per quanto attiene al processo amministrativo, questi gli importi aggiornati:
Materia del ricorso
C.U.
C.U. precedente
Ricorsi in materia di accesso agli atti, ricorsi avverso il silenzio, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato
300
250
Ricorsi in materia di pubblico impiego
½ del C.U.
civile
ESENTE
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
1.500
1.000
Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità
4.000
2.000
Tutti gli altri casi
600

Anche per i ricorsi amministrativi vige la regola per cui la mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale comporta l’aumento della metà del Contributo Unificato. Inoltre, la norma ha precisato che il Contributo deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti. Quanto, infine, al processo tributario, il Contributo Unificato abbatte anche tale ultima barriera, essendo previsto il versamento in ragione dei seguenti importi:
Valore della lite
C.U.
Fino a euro 2.582,28
30
da euro 2.582,28 a 5.000
60
da euro 5.000 a 25.000
120
da euro 25.000 a 75.000
250
da euro 75.000 a 200.000
500
oltre 200.000
1.500

Stefano Tangredi (Da Altalex dell’8.7.2011)