Cass. Civ. Sez. III, sent. 20.6.2011 n. 13482
La parte che nel processo soccombe dovrà pagare anche le consultazioni e la corrispondenza informativa tra il proprio legale e l’avversario.
Così i giudici della Suprema Corte, nella sezione terza civile, si sono espressi con la sentenza 20 giugno 2011, n. 13482 con cui è stato respinto il ricorso della parte soccombente che era stata condannata al pagamento delle spese legali.
Il Tribunale aveva confermato che per l’attività espletata dovesse essere remunerata anche quella successiva all’emanazione della sentenza, così come erano state rimborsate le voci di richiesta e ritiro copia della stessa.
I giudici di legittimità, confermando il pensiero dei “colleghi di primo grado” (e “invertendo la rotta” rispetto al 2002, anno di approvazione delle norme sulla tariffa) hanno precisato, nella decisione de qua, che in dipendenza del mutamento del testo normativo di riferimento, “deve affermarsi che gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa con il cliente sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente e in relazione alla sentenza definitiva”.
È legittimo, quindi, pretendere competenze e spese non liquidate dal giudice, in quanto ciò risponde ai principi in tema di autoliquidazione in sede di precetto, quando le stesse riguardino attività connesse alla sua predisposizione o, in ogni caso, comprese nell’intervallo tra la liquidazione (contenuta nel titolo) e le successive iniziative (legittime) del creditore al fine di poter conseguire quanto in proprio favore statuito in quest’ultimo.
(Da Altalex del 29.7.2011. Nota di Manuela Rinaldi)