Cassazione Sez. III, sent. n.13488 depositata il 20/6/2011
Prescrizione interrotta anche con la presentazione in giudizio della sola ricevuta di spedizione della raccomandata. Non serve l’avviso di ricevimento.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 13488/2011 depositata il 20.6.2011.
Secondo la Suprema corte, confermando un indirizzo consolidato della stessa Corte, un telegramma, così come una lettera raccomandata, anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta.
Dalla ricevuta, dunque, consegue la presunzione di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto, poiché, vanno considerate le univoche e concludenti circostanze che attestano la spedizione e l’ordinaria regolarità del servizio postale.
Una presunzione, però, non assoluta (iuris et de iure) in quanto il destinatario può sempre confutare tale circostanza e fornire la prova contraria.
Però, si continua a leggere nella sentenza, nel caso di specie non vi è stata tale confutazione poichè il destinatario non ha addotto alcun elemento di prova a suo discarico.
Come ad esempio la circostanza che il plico non contenga alcuna lettera, o ne contenga una di contenuto diverso, o anche l’assenza dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione, o l’aver compiuto degli atti specifici, come la sollecitazione di accertamenti presso le Poste tali da verificare l’assunta mancata ricezione.
Avv. Renato D'Isa (da avvrenatodisa.wordpress.com del 21.6.2011)