venerdì 29 luglio 2011

Avvocato infortunato? Certificato medico sufficiente per differimento

Se l'avvocato s'infortuna, il certificato medico è più che sufficiente per attestare l’impedimento a difendere il proprio assistito. Pertanto se il dibattimento d’appello non viene differito, nonostante la comunicazione arrivata dal legale, allora si può parlare di violazione del diritto di difesa.
Il caso
La vicenda nasce a Milano, alla Corte d’Appello, per la precisione, e arriva a Roma, alla Corte di Cassazione, che rimette tutto in ballo con la sentenza numero 29097/2011, sezione seconda penale.
Per la Corte d’Appello, che aveva confermato la condanna (emessa dal Giudice dell’udienza preliminare) dell’imputato per il delitto di rapina aggravata, il problema fisico denunciato dall’avvocato difensore, ovvero «certificato medico attestante lombo-sciatalgia acuta» (accompagnato, peraltro, dalla richiesta di rinvio dell’udienza), non era accettabile, non era utile a «dedurre un impedimento assoluto a comparire». Di conseguenza, nessun blocco, nessuna sospensione e regolare proseguimento della causa.
Ma gli arbitri del Palazzaccio la pensano diversamente…
Inevitabile il ricorso per cassazione da parte dell’imputato, centrato, ovviamente, soprattutto sulla mancata valutazione dell’impedimento del difensore. Per l’imputato, quindi, era legittimo rinviare il dibattimento d’appello, per garantirgli il diritto di difesa.
È proprio così?
La risposta della Cassazione è positiva, e completamente divergente dalla pronunzia della Corte d’Appello. I giudici di piazza Cavour ricordano che il certificato medico ‘incriminato’ parla di una «distorsione della caviglia in un arto già in precedenza fratturato», ciò il giorno prima dell’udienza. Di conseguenza, la motivazione del mancato accoglimento della richiesta di differimento, avanzata dall’avvocato, è «stringata e inappropriata», e senza valore «sul piano del doveroso controllo giudiziale».
La pronuncia della Corte d’Appello va pertanto annullata, con l’apertura di un nuovo giudizio e preferibilmente alla presenza del difensore dell’imputato.

(Da avvocati.it del 26.7.2011)