giovedì 21 luglio 2011

Ciclista investita, danno morale in proporzione al biologico

Con la sentenza n. 15373 del 13 luglio la Corte di Cassazione ribadisce il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, che deve essere liquidato evitando duplicazioni risarcitorie, e aggiunge che il danno morale può essere calcolato in proporzione a quello biologico.
Il caso
Investita mentre viaggia con il figlio piccolo a bordo della sua bicicletta, una donna chiede il risarcimento dei danni subiti. E li ottiene: il Tribunale e la Corte d’Appello, infatti, condannano proprietario e guidatore della vettura responsabile dell’incidente stradale. Ma la liquidazione è insufficiente, secondo la vittima, che si rivolge, quindi, alla Corte di Cassazione.
Il ricorso, articolato in diversi motivi, attiene sostanzialmente alla liquidazione delle singole voci di danno, ma non trova il favore della S.C. che, richiamando pacifici principi di diritto, lo rigetta.
Non esiste un’autonoma voce di danno esistenziale
Quanto al mancato riconoscimento del danno temporaneo psichico, alias danno esistenziale, il Collegio afferma preliminarmente che non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di danno esistenziale.
Al fine del riconoscimento di tale forma di danno è richiesto che l’illecito abbia sconvolto la quotidianità della vittima, costringendola a forme di vita diverse. Nel caso in esame, è corretta la valutazione dei giudici di merito, che non hanno ravvisato l’esistenza di un simile sconvolgimento nella vita della ricorrente e, quindi, hanno negato il relativo risarcimento.
Sì alla liquidazione del danno morale in proporzione al biologico
Con altro motivo di ricorso, si censura la sentenza per aver liquidato il danno morale come frazione del biologico. Anche sul punto, il Collegio conferma la valutazione dei giudici territoriali, ritenendo infondato il motivo. Ed infatti, nel valutare l’aspetto del danno costituito dalla lesione all’integrità morale, costituzionalmente rilevante, i giudici non hanno affatto affermato che tale forma di danno costituisce una frazione del danno biologico, ma si sono limitati a confermare la correttezza della liquidazione, effettuata dal Tribunale equitativamente. Il danno morale, insomma, è stato calcolato sulla base della comparazione con la misura del risarcimento del danno biologico. E si tratta di operazione lecita: il danno morale, infatti, può essere liquidato in proporzione a quello biologico.

(Da avvocati.it del 21.7.2011)