sabato 30 luglio 2011

Autorizzazione delle intercettazioni

Cass. pen., Sez. VI, ud. 31.5.2011 - dep. 25.7.2011, n. 29666

Il provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni adottato dal G.I.P. e quello urgente adottato dal P.M. non possono trovare fondamento su tutto quanto proveniente da fonti anonime o comunque ignote, in quanto non assoggettabili, come tali, a verifica giurisdizionale fino al momento della identificazione delle stesse.
Le informazioni acquisite da informatori confidenziali non possono costituire indizi di reato da porre a base delle successive autorizzazioni alle intercettazioni. Le disposizioni di cui agli artt. 203, comma primo bis, e 267, comma primo bis, c.p.p. sanciscono, invero, che le notizie fornite dagli informatori della Polizia Giudiziaria sono inutilizzabili, anche in fase di indagini preliminari, se gli informatori medesimi non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni.
Consegue, nella specie, l'annullamento dell'ordinanza di reiezione dell'istanza di riesame del provvedimento applicativo della misura cautelare adottata in esito alle intercettazioni autorizzate sulla base di gravi indizi di reato dedotti da riservate acquisizioni investigative, ovvero da informazioni acquisite da informatori confidenziali.

(Da telediritto.it del 29.7.2011)