Cass. pen., Sez. VI, sent. dep. 18.7.2011, n. 28250
Il giudizio di irrilevanza del fatto, legittimante l'adozione di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato minore di età, può trovare fondamento anche su dati di previsione comportamentale successivi alla condotta che è stata ritenuta di modesto rilievo criminologico e sociale ai sensi dell'art. 27, D.P.R. n. 448 del 1988.
L'adozione di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di imputati minori di età per irrilevanza del fatto impone la necessaria sussistenza di tre requisiti, e dunque la tenuità del fatto, la occasionalità della condotta ed il pregiudizio che deriverebbe al minore dall'ulteriore corso del procedimento.
Ciò rilevato, mentre il giudizio di tenuità esige un apprezzamento complessivo del fatto, condotto con riferimento ad una pluralità di parametri assiologici, la valutazione della occasionalità del comportamento richiede l'assenza di condotte penalmente rilevanti ripetute nel tempo, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa sulle conseguenze legate alla prosecuzione del processo.
(Da telediritto.it del 22.7.2011)