Cass. Pen. Sez. II, sent. 17.6.2011 n. 24454
La Cassazione, con la sentenza 17 giugno 2011, n. 24454 ha chiarito che non ricorre alcun profilo penale, bensì meramente amministrativo, per l’utilizzo abusivo del permesso destinato agli invalidi. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, emanata dal GUP del Tribunale di Firenze. Il p.m. contestava il delitto di sostituzione di persona, nonché quello di truffa, a due donne che avevano circolato nella zona traffico limitato del Comune di Firenze esibendo indebitamente sul parabrezza di un’autovettura di cui avevano la disponibilità, un permesso invalidi rilasciato a favore di un terzo soggetto, ed in assenza dello stesso.
La Cassazione ha affermato che il permesso invalidi non rappresenta un provvedimento di carattere personale, bensì attesta la caratteristica di un autoveicolo: il contrassegno indica che il veicolo è al servizio di un invalido e pertanto l’apposizione del permesso sull’automobile non può configurare il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p., integrando soltanto un illecito di natura amministrativa, in particolare riconducibile alla previsione di cui all’art. 188 C.d.S. L’utilizzazione abusiva del permesso invalidi, da parte del proprietario dell’autoveicolo o di colui che ne faccia un uso abusivo, è pertanto punito dalla citata contravvenzione amministrativa: tale norma sanziona ogni ipotesi di abuso dei privilegi riservati dal C.d.S. alle persone con ridotta capacità motoria. La Corte inoltre spiega che nel caso di specie non si ravvisa alcun atto di disposizione patrimoniale, presupposto essenziale per la configurabilità del reato di truffa, essendo la fonte dell’ingiusto profitto conseguito con altrui danno. Il reato non potrebbe essere comunque configurato in quanto manca nella fattispecie de qua la necessaria cooperazione della vittima. Infine, rileva la Corte, non sussiste la tradizionale sequenza “artificio - induzione in errore - profitto”, tipica della condotta penalmente rilevante. Per di più i giudici di legittimità escludono perfino il danno al Comune di Firenze, definendo “neutro”, dal punto di vista patrimoniale, il comportamento posto in essere dalle imputate, non essendo la condotta preordinata a spostare risorse economiche dalle casse del Comune all’autore dell’illecito, consistendo il profitto conseguito nel vantaggio derivante dalla circolazione in zone interdette al traffico ordinario.
(Da Altalex del 7.7.2011. Nota di Laura Biarella)