Non è presupposto indispensabile
per la valutazione dell'attendibilità del bambino
Più peso alle parole dei bambini presunte vittime di abusi sessuali. Infatti, la loro testimonianza è valida anche senza perizia.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza bn. 40342 del 15 ottobre 2012, ha reso definitiva la condanna per tentata violenza sessuale a carico di un 51enne di Cagliari, accusato di aver molestato un minore che lavorava per lui.
Inutile il ricorso alla Suprema corte nel quale la difesa ha contestato, per lo più, la mancanza di una perizia sul ragazzino, che accertasse la sua attendibilità.
Sul punto la terza sezione ha infatti ricordato che in tema di reati sessuali nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell'attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità e che in tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato.
Debora Alberici (da cassazione.net)