Comm. Trib. Prov. Genova, sent. 25.1.2012
Equitalia deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, diversamente non vi è prova del corretto espletamento della procedura esecutiva.
Solo in questo modo, infatti, il concessionario può dare piena prova sia del CONTENUTO che della NOTIFICA delle cartelle.
È quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (Sent. CTP di Genova n. 11/01/12, depositata il 25/01/2012), la quale, nell’annullare una serie di cartelle per un importo complessivo di euro 401.233,29, chiarisce che “La Commissione valutate le argomentazioni addotte da ambo le parti, ritiene assorbente rispetto a tutte le contestazioni mosse da parte ricorrente, nonché alle controdeduzioni formulate da parte resistente, l’obiettiva mancata produzione delle cartelle di pagamento, essendo queste ultime l’atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l’esistenza”.
I giudici di Genova, dunque, accolgono la tesi del contribuente secondo cui il concessionario non aveva ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 5 (allora comma 4) del DPR n. 602/73, il quale prevede che “il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Va da sé, quindi, che producendo solamente le relate di notifica e/o le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a mezzo posta) senza le cartelle esattoriali, il concessionario non ha ottemperato all’obbligo previsto dalla legge e dunque non ha provato la correttezza delle procedure di riscossione.
La predetta sentenza, dunque, continua sostanzialmente l’indirizzo già espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (si vedano le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n. 40/01/10), dove si osserva che “Equitalia ... si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno; quindi l’atto impugnato non ha valenza alcuna risultando giuridicamente inesistente e quindi privo di efficacia”.
Tale questione, come si è già avuto modo di evidenziare in altre occasioni, è di sicuro interesse poiché può succedere che il contribuente venga a conoscenza di un debito tributario solo a seguito di atti successivi alla cartella (come in caso di notifica di pignoramenti su c/c bancari o di un’iscrizione ipotecaria) e abbia la necessità oltre che il diritto di conoscere a pieno quanto gli viene richiesto.
Il più delle volte succede che il concessionario si limiti a produrre solamente degli estratti di ruolo – in pratica un mero elenco dove sono indicate tutte le cartelle per le quali si procede – al posto delle cartelle ma anche in questo caso la giurisprudenza ha chiarito che “non è sufficiente … il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa, perché vanno esibiti gli atti (ossia le cartelle) in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” (Sent. TAR per la Calabria , sez. staccata di Reggio Calabria n. 301/09 del 30/04/2009).
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, appare chiaro il diritto di ogni contribuente di visionare copia degli atti che lo riguardano, pena la nullità degli stessi.
(Da Altalex del 13.9.2012. Nota di Matteo Sances)