La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34758/2012, annulla ogni contestazione a un uomo beccato, in montagna, a prepararsi uno spinello. Nonostante il superamento del limite fissato dal decreto ministeriale, il quantitativo ritrovato non è sufficiente per considerare accertato l’uso non personale.
Il caso. Un uomo veniva condannato per spaccio di hashish sia in primo che in secondo grado, in quanto i giudici avevano ritenuto "dimostrata la detenzione illecita dal dato quantitativo della droga, in grado di consentire il confezionamento di circa 161 dosi medie. Quantitativo questo incompatibile con l'uso personale in ragione del fatto che l'uomo era un assuntore occasionale". In Cassazione, però, i difensori dell’imputato hanno contestato il verdetto evidenziando come la Corte di merito "si fosse limitata a valorizzare negativamente il solo dato quantitativo, senza però considerare il contesto complessivo della vicenda e le circostanze dell'accertamento: l’uomo era stato sorpreso in alta montagna in divisa da sci, mentre si confezionava uno spinello ed era in vacanza per una settimana bianca da solo, inoltre aveva reddito sufficiente come emerso dalla dichiarazione dei redditi.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, sottolinea che "il mero superamento dei limiti quantitativi" stabiliti dalla legge "quando si tratti di un quantitativo particolarmente importante - e nel caso di specie non si è in presenza di un quantitativo così definibile -, trattandosi del resto di hashish, non può fondare la presunzione 'assoluta' della destinazione illecita". "Pur in presenza di date quantità, superiori ai limiti quantitativi massimi fissati dalla legge, l'ipotesi della destinazione ad un uso non esclusivamente personale - prosegue la Cassazione - ben può essere smentita, ad esempio, sulla base di altre circostanze" tra queste rientrano "l'eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l'uso abituale di droga, e ciò soprattutto se il superamento della soglia è modesto". Nel caso di detenzione di quantitativi "di rilievo", i giudici di piazza Cavour avvertono, però, che l'uso personale deve essere dimostrato "in modo realmente concludente" tramite "le ragioni per le quali la persona si sia indotta a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale". Nel caso in esame, invece, "a fronte di un quantitativo affatto esorbitante, i giudici di merito non hanno in alcun modo valutato il contesto oggettivo e soggettivo della vicenda, arrivando alla condanna solo attraverso una considerazione presuntiva assoluta di un dato quantitativo inidoneo a giustificare al di là di ogni ragionevole dubbio il giudizio sulla destinazione illecita", conclude la Cassazione annullando senza rinvio la condanna "perché il fatto non sussiste".
(Da avvocati.it dell’1.10.2012)