Con la sentenza n. 14936/2012 la Corte di Cassazione giudica responsabile, con condanna al risarcimento, il legale che non ha proposto – contestualmente all’azione per l’esecuzione specifica (art. 2932 c.c.) – anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende.
Il caso. Un soggetto conveniva in giudizio il legale che lo aveva assistito in una causa sfortunata. All’esito della controversia, infatti, era scattata la risoluzione del contratto e l’uomo era stato di conseguenza costretto alla restituzione degli immobili e al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione. Secondo l’assistito, l’avvocato non aveva posto in essere, contestualmente all’azione ex art. 2932 c.c., anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute per i lavori di completamento dell’edificio, facendolo solo con ragguardevole ritardo. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la richiesta di risarcimento danni avanzata dal cliente, il quale però ricorreva – con successo - per cassazione.
Il giudizio di legittimità. A riguardo, la Suprema Corte afferma come sia di «ovvia evidenza» che la proposizione dell’azione di riduzione – laddove ritualmente introdotta – avrebbe ben potuto sovvertire l’esito della controversia. Considerazione, peraltro, espressamente dedotta in sede di appello dal ricorrente. La Corte territoriale ha evitato di esaminare le considerazioni formulate dalla parte soccombente, omettendo di approfondire le ragioni di doglianza. Da qui l’emergere del vizio di motivazione contestato e attinente a punti decisivi della vicenda.
(Da avvocati.it del 4.10.2012)