Cons. Stato, Sez. VI, 28.9.2012, n. 5153
In materia di accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento di trasferimento d'ufficio del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, non può dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione di delicate funzioni pubbliche, le quali ben potrebbero risultare compromesse dalla comprensibile reticenza dei soggetti contattati dall'organo ispettivo che rimarrebbero privi di tutela in ipotesi di accesso del dipendente ai loro dati anagrafici. Il diritto di difesa del trasferito, invece, risulta comunque garantito dalla conoscenza di fatti sufficientemente circostanziati, circa l'esistenza di plurime testimonianze su condotte reiterate dal medesimo poste in essere e tali da legittimare l'adozione del provvedimento di trasferimento.
E' legittimo il parziale rigetto, da parte dell'Amministrazione scolastica, dell'istanza di accesso agli atti formulata dall'insegnante destinatario del provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e relativa agli atti della procedura, nella parte in cui omette la indicazione delle date degli episodi decisivi per l'avvio del procedimento e dei nominativi delle persone ascoltate dall'ispettore nel corso del procedimento. In circostanze siffatte, invero, ritenuta la carenza di un interesse concreto ed attuale dell'istante, prevalente rispetto all'esigenza di preservare l'identità di coloro che abbiano reso dichiarazioni sul comportamento del docente e che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni da parte dello stesso, nell'esercizio del potere disciplinare riconosciutogli dalla legge, il diniego dell'Amministrazione deve essere valutato ai sensi degli artt. 24, comma sesto, lett. d), della legge n. 241 del 1990, nonché 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, nella parte in cui esplicitamente precludono l'accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni.
(Da telediritto.it dell’8.10.2012)