venerdì 12 ottobre 2012

No sciopero avvocati in causa di lavoro

Nelle controversie di lavoro non è consentita l’astensione del difensore dall’udienza, poiché la decisione incide sul diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato. Lo sottolinea la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15649/2012.
Il caso. Alla scadenza dell’incarico ricevuto come dirigente da un Comune, l’Amministrazione comunicava all’incaricato di volersi avvalere del termine di scadenza previsto in origine e di non optare per la proroga del contratto prevista da un decreto sindacale emanato in precedenza. Perciò il lavoratore chiedeva al Tribunale di dichiarare l’inefficacia del contratto nella parte in cui prevedeva tale scadenza, in modo da poter proseguire il rapporto. Tribunale e Corte d’appello rigettavano la domanda, ritenendo che la proroga del termine non potesse avere efficacia in sé in forza del provvedimento sindacale, ma solo con la stipulazione di un nuovo contratto. Il lavoratore propone quindi ricorso per cassazione.
Il giudizio di legittimità. Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte avverte che la disposizione della legge che regolamenta lo sciopero, che non ammette astensioni nelle cause di lavoro, deve essere interpretata "estensivamente, ossia deve intendersi come riferita a tutte le controversie concernenti la fine di un rapporto di lavoro voluta dal datore di lavoro e contrastata dal lavoratore". Quest'ultimo, infatti, "tende in ogni caso ad evitare la fine di un suo diritto soggettivo, quello al lavoro, garantito dagli artt. 4 e 36 della Costituzione".

(Da avvocati.it dell’11.10.2012)