giovedì 4 ottobre 2012

Va rimossa tettoia abusiva ancorata al muro del vicino

Si configura la violazione della distanza legale. Anche il manufatto
privo di pareti deve «osservare» lo spazio di confine

Deve essere rimossa la tettoia ancorata al muro di proprietà del vicino perché si è violata a distanza legale. Irrilevante che non abbia pareti ma i caratteri della stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 16776 del 2 ottobre 2012.
La sesta sezione civile, ribaltando l'ordinanza della Corte d'appello di Bari, ha ribadito che «costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso».
In particolare, secondo Piazza Cavour, la tettoia del caso è da considerare una costruzione ai fini della distanza dal confine: lo dimostra che ha i caratteri della stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo, pertanto la costruzione di pareti è irrilevante ai fini dell'osservanza della distanza.
Quindi, per la Suprema corte, la Corte di merito ha applicato in modo errato l'articolo 873 Cc, negando tutela, nonostante la norma riconosca al proprietario del fondo confinante sia il diritto alla rimozione sia il risarcimento del danno. Ora, alla Corte d'appello di Bari, in diversa sezione, il nuovo giudizio.

Vanessa Ranucci (da telediritto.it del 3.10.2012)