Se le spese di riparazione dell’ascensore non sono straordinarie il proprietario dell’appartamento al piano terra non è tenuto a corrisponderle. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15638/2012.
Il caso. Oggetto del contendere le spese condominiali necessarie alla manutenzione dell’ascensore. Uno dei condomini, di professione avvocato, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal condominio per la somma di 172,82 € e il Giudice adito accoglieva l’opposizione, poiché le spese facevano riferimento alla manutenzione ordinaria dell’ascensore e che il condomino ingiunto è proprietario di un appartamento a piano terra, con la conseguenza che gli sono addebitabili le sole spese straordinarie inerenti l’ascensore. Il condominio propone ricorso per cassazione, ma senza successo.
Il giudizio di legittimità. Infatti, la Suprema Corte conferma e ribadisce che le ‘piccole’ e fisiologiche spese di manutenzione sono ordinarie e pertanto non devono essere sostenute del proprietario del piano terra.
(Da avvocati.it del 15.10.2012)