Cass. Civ., sez. II, sent. 28.9.2012 n° 16581
Secondo il giudice di legittimità, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera, il compenso deve essere liquidato con criterio unitario la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa, a nulla rilevando il fatto che i lavori siano cominciati sotto diverso regime tabellare.
Al fine di determinare la tariffa di riferimento, non si possono prendere in considerazione le tariffe in corso al momento della sottoscrizione del contratto con il professionista, oppure quando siano state espletate singole attività, posto che il compenso deve essere calcolato con riferimento alla tariffa professionale vigente al momento in cui termina il lavoro.
(Da Altalex del 4.10.2012. Nota di Simone Marani)