venerdì 12 ottobre 2012

Accertamento nullo senza la firma del capo dell'ufficio

Insufficiente la sottoscrizione di un funzionario. L'avviso di accertamento è nullo se privo della firma del capo dell'ufficio non essendo sufficiente la sottoscrizione di un funzionario, anche se direttore tributario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17400 dell'11 ottobre 2012, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.
Ciò perchè, hanno motivato gli Ermellini, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Non solo. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere
sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio. Fermi., infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all'art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio.
Insomma non pagherà le imposte per un mero vizio di forma un contribuente di Bari al quale l'amministrazione finanziaria aveva notificato avvisi Irpef, Irap e Iva con un avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio.

Debora Alberici (da cassazione.net)