L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti, con la Circolare del 28 settembre 2012 n. 38, in merito all'istituto della "Remissione in bonis" introdotto dall’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, contenente disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari, volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.
- consente, al comma 1, la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente;
- fa salve, al comma 2, le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell’IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali;
- modifica, al comma 3, il vigente articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo la disposizione secondo cui, in caso di cessione dell’eccedenza dell’IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi derivante dal consolidato, ai sensi dell’articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, (di seguito “TUIR”), la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non comporta l’inefficacia della cessione stessa;
- fa salva, al comma 3-bis, l’efficacia giuridica dell’eventuale cessione, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, di eccedenze utilizzabili in compensazione realizzata in mancanza dell’indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione.
(Da fiscoetasse.com dell’8.10.2012)