Notificazione a mezzo del servizio postale – perfezionamento della notificazione - termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
Cass. ordinanza n. 14010 del 3.8.2012
Il ricorso si iscrive a ruolo entro 30 giorni dal perfezionamento della notifica.
La regola, desumibile dall’art. 16, ultimo comma, D.Lgs. 546/1992 secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. Conseguentemente il termine di trenta giorni fissato dall’art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione del ricorso - per tale dovendosi intendere la notificazione del medesimo, cioè dalla data di recapito postale dell’atto al destinatario, o alla ricezione del plico da parte dell’Ufficiale giudiziario, cosi come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell’amministrazione resistente
Diego Conte (da iussit.eu)