sabato 7 maggio 2011

RCA, domanda risarcitoria valida anche con raccomandata del danneggiante

L'onere, pur imposto al danneggiato, è soddisfatto
da un atto equipollente che informa la compagnia

La domanda giudiziale di risarcimento Rc auto risulta proponibile anche se a inviare la raccomandata all'assicurazione prima di arrivare nelle aule di giustizia è stato il danneggiante e non il danneggiato. La ratio della disposizione contenuta nella legge 990/69, infatti, è consentire alla compagnia di valutare la praticabilità di un accordo con la vittima del sinistro prima che arrivi la domanda giudiziale. E l'obiettivo deve dirsi comunque raggiunto, sia pure con un atto soltanto equipollente a quello previsto dalla normativa, com'è la raccomandata inviata dal responsabile dell'incidente stradale alla propria assicurazione, che viene in ogni caso informata dell'avvenuto sinistro. È quanto emerge da una sentenza emessa il 5 maggio 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
Onere soddisfatto
La necessità di inoltrare la richiesta di risarcimento all'assicurazione prima della domanda giudiziale si configura sia nel caso in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del
danno (che può, poi, a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore) sia nel caso di azione diretta contro l'assicuratore (nel quale caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, ex articoli 18, primo comma, e 23 della legge 990/69). L'onere della richiesta risarcitoria è posto anche a carico del terzo trasportato a titolo di cortesia. L'improponibilità della domanda di risarcimento è rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche in sede di legittimità. L'onere deve essere ritenuto come soddisfatto laddove la compagnia risulta informata dal suo stesso assicurato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a patto che la compagnia sia stata messa a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste.

Dario Ferrara (da cassazione.net)