Riteniamo utile approfondire, con un altro intervento,
la notizia già pubblicata su AGA News del 29 aprile scorso
Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27.4.2011, n. 9422
In merito alla risarcibilità della perdita del tempo libero la Cassazione concorda con i giudici di primo e secondo grado, opponendo un rifiuto. Nel caso di specie i danni lamentati erano originati dalla illegittima sospensione di linee telefoniche urbane per tre giorni nonché dalle errate informazioni fornite dal tecnico sull'operatività della nuova linea ADSL, con conseguenti interventi sostitutivi.
In via preliminare la Cassazione ha ribadito che “i diritti inviolabili dalla valenza costituzionale sono quelli non solo positivizzati, ma anche che emergono dai documenti sovranazionali, quali interpretati dai giudici nella loro attività ermeneutica. Si tratta di diritti o interessi che l'ordinamento non solo riconosce, ma garantisce e tutela con efficacia erga omnes, proprio perché fondanti la persona umana, che presenta una sua dignità, la quale fa da presupposto ineludibile per il loro esercizio e la loro attuazione”.
In sostanza: “la normativa costituzionale da un lato, le norme della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, lo stesso Trattato di Lisbona con l'allegata - e giuridicamente vincolante - Carta di Nizza, la Carta sociale Europea aggiornata nel 1999, dall'altro, non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione. Questa sua caratterizzazione di autonoma opzionalità lo distingue dai diritti inviolabili, che sono, di per sé, eccetto i limiti posti dalle leggi, che, comunque con essi si devono confrontare, pena la loro disapplicazione, diritti irretrattabili della persona, perché ne fondano la giuridica esistenza sia dal punto di vista della identità individuale che della sua relazionalità sociale”.
(Da filodiritto.com dell’1.5.2011)