Il Consiglio nazionale forense sta elaborando, sulla scorta di un lavoro preparatorio già svolto dalla commissione deontologia, una integrazione del codice deontologico forense per disciplinare il comportamento dell’avvocato che assuma le funzioni del mediatore/conciliatore.
I coordinatori delle commissioni consultiva, deontologica, mediazione e conciliazione e gruppo di lavoro sull’attività giurisdizionale sono stati investiti venerdì 29 aprile dal plenum del Cnf di formulare una proposta di testo di un nuovo canone deontologico che, da una parte, preveda un generalizzato obbligo di osservanza degli obblighi propri della nuova funzione e che poi declini, nella successiva articolazione, i profili delle possibili incompatibilità, conflitti di interessi, responsabilità in caso di proposta di conciliazione non conforme al diritto etc.
“In attesa e indipendentemente dagli sviluppi giurisdizionali e politici sulla mediazione”, rileva il Consiglio, “la messa a punto deontologica appare passaggio urgente e ineludibile, nella scia della linea d’azione generale del Consiglio che se, da una parte, è impegnato a contrastare ed a far superare le criticità della mediazione così come disciplinata dalla attuale normativa, dall’altra non può e non deve sottrarsi alla responsabilità di fornire il dovuto e doveroso supporto ai Consigli degli Ordini per il governo dell’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari”.
Il Consiglio ha ritenuto opportuno procedere per questa strada tenendo conto del fatto che la violazione da parte dell’avvocato-mediatore civile degli obblighi propri come fissati dalla normativa attualmente in vigore determina per lui conseguenze sul piano disciplinare valutabili dal Consiglio dell’Ordine “sia se si ritenga che l’esercizio dell’attività di mediatore civile da parte di un avvocato rappresenta una manifestazione di attività professionale, sia se si ritenga il contrario”.
In particolare la legge 69/2009 prescrive per il mediatore un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e lì imparzialità del conciliatore; il decreto legislativo 28/2010 parla di imparzialità del mediatore, di riservatezza, di inutilizzabilità nell’eventuale successivo giudizio di quanto appreso nel procedimento di mediazione; e impone il divieto di conflitti di interessi; il dm 180/2010, infine, stabilisce che le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni commesse da professionisti iscritti ad albi e collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il gruppo di lavoro dovrà elaborare rapidamente il testo da sottoporre ai Consigli degli Ordini per le loro osservazioni, da formulare “in un congruo ma contenuto termine temporale”.
Contemporaneamente, saranno oggetto di approfondimento anche possibili profili deontologici dell’avvocato che assiste tecnicamente la parte nel procedimento di mediazione, stante l’applicazione delle attuali regole deontologiche proprie dell’attività professionale. D’altra parte, segnala il Cnf, i Consigli degli Ordini stanno già inoltrando quesiti chiedendo delucidazioni sulle prime applicazioni della legge.
(Da Mondoprofessionisti del 2.5.2011)