Cassazione Civ. Sez. I, sentenza 27.4.2011 n. 9373
I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, non sono immediatamente esecutivi: occorre la clausola di esecutorietà.
E’ quanto statuito dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2011, n. 9373.
La vicenda riguardava un ex marito che, obbligato a corrispondere l’ assegno mensile di mantenimento alla ex moglie ed ai figli, chiedeva con ricorso ex art. 710 c.p.c., la riduzione dell'importo dell'assegno, poi accordatagli dal Tribunale di La Spezia , con decreto 13-9-200. La signora notificava all’ex coniuge atto di precetto e successivamente, atto di pignoramento verso terzi. L’ex marito proponeva opposizione all'esecuzione, eccependo l'assenza di titolo esecutivo, ed il Tribunale accoglieva tale ricorso con sentenza 13-12-2006/29-01-2007, avverso la quale, la signora proponeva ricorso per cassazione.
Le numerose modifiche normative che si sono succedute negli anni, hanno dimostrato l’intenzione del legislatore di unificare le discipline processuali dei due istituti, per superare i problemi di coordinamento che di fatto premangono.
Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno spiegato che l’art. 23, L . n. 74/87, estende ai giudizi di separazione personale, "in quanto compatibili", le regole dell'art. 4, L . 898, concernenti la procedura dei giudizi di divorzio: in particolare, l'art. 4, comma 11 (ora 14) precisa che, per la parte riguardante i provvedimenti economici, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, previsione precedente alla esecutorietà delle sentenze di primo grado, introdotta dalla l. n. 353 del 1990.
Da tale previsione restano esclusi sia la disciplina dei procedimenti di modifica del regime di divorzio, inserita nell'art. 9, l . n. 8/98, sia quella relativa ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. Tali disposizioni richiamano espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. c.p.c.), e di essa, dunque, anche la previsione dell'esecutorietà, solo ad opera del giudice (art. 744 c.p.c.).
Pertanto, le sentenze di modifica delle condizioni di separazione (e di divorzio), non sono immediatamente esecutive senza una espressa clausola di esecutorietà del provvedimento.
D’altra parte, di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, la non esecutività immediata delle sentenze relative alla materia familiare, appare del tutto inconsueta, per cui sarebbe auspicabile un intervento legislativo diretto a colmare tale discrepanza.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato la necessità di una risoluzione parlamentare, non trattandosi di una questione di legittimità costituzionale: in effetti i Giudici della Consulta non potrebbero che riportarsi alla decisione del legislatore di attribuire o meno ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le forme e gli effetti di quelli in camera di consiglio.
In conclusione, nel caso in esame, non sussistendo una clausola di esecutorietà del provvedimento, questo non aveva efficacia di titolo esecutivo, e per tali ragioni, il ricorso è stato rigettato, in quanto infondato.
(Da Altalex del 5.5.2011. Nota di Maria Elena Bagnato)