Il "copia-incolla" è reato anche nell'ipotesi «compilativa».
Ma l'autore del plagio conserva il titolo
Tesi di laurea clonate, il fenomeno è in crescita - anche "grazie" a Internet - e nel valutare l'originalità degli elaborati bisogna verificare la presenza di approfondimenti personali o quantomeno valutazioni critiche del lavoro svolto nel caso si basi su ricerche sperimentali di altri. Lo sottolinea la Cassazione in una sentenza emessa il 12 maggio 2011 della terza sezione penale. Si tratta di un escamotage «particolarmente diffuso, che ha subito un considerevole incremento con la introduzione delle nuove tecnologie», soprattutto - rileva la Suprema corte - «dallo sviluppo di Internet che ha agevolato e velocizzato la ricerca di informazioni e, conseguentemente, favorito indirettamente anche il fenomeno del plagio, cui pure ha fatto seguito lo sviluppo di specifici strumenti per il rilevamento di contenuti duplicati».
Con questo verdetto è stata confermata la condanna per plagio nei confronti di una laureata in medicina che si era presentata alla discussione della tesi nell'anno accademico 2002-2003 - presso l'Università di Cagliari - con una ricerca copiata di sana pianta da una tesi di specializzazione in ortopedia e traumatologia presentata, presso la stessa facoltà, nell'anno 1997-1998. Le due tesi avevano stesso titolo, stesso svolgimento, stesso indice e stessa bibliografia. La studentessa non si era presa nemmeno il disturbo di cambiare una virgola: ma delle due tesi ‘fotocopia' la commissione esaminatrice non si accorse e laureò la candidata.
Sebbene la Cassazione abbia respinto - data la quasi completa identità dei due elaborati - la linea difensiva della donna che sosteneva che la sua era una tesi compilativa e dunque necessariamente doveva prendere le mosse da un lavoro altrui, tuttavia i supremi giudici hanno dovuto restituirle il "diritto" a non vedersi cancellato il titolo accademico in quanto il provvedimento punitivo che accompagna la condanna per plagio non era stato disposto dal giudice di primo grado, ma solo in appello e in assenza del reclamo del pm. In favore della plagiatrice, la Cassazione ha dovuto rimuovere la cancellazione del diploma di laurea.
Questo il principio di diritto fissato dagli "ermellini": «La redazione di una tesi di laurea, asseritamente di natura compilativa ma, in realtà, contenente la mera trasposizione grafica di altro elaborato di diverso autore con alcune correzioni e l'aggiunta di minimi elementi di novità, senza alcun contenuto frutto di personale elaborazione o, comunque, di valutazione critica della fonte utilizzata, configura il reato di cui all'articolo 1 legge 19 aprile 1925 n. 475. La statuizione relativa alla falsità, alla cancellazione del documento che ne è derivata e alla pubblicazione della sentenza, obbligatoriamente imposta dall'articolo 5 della menzionata legge, se non disposta dal giudice di primo grado, non può essere ordinata dalla Corte di appello in assenza di specifica impugnazione».
(Da telediritto del 13.5.2011)