L’amministrazione pubblica, riconosciuta negligente dal giudice di pace nella gestione di un procedimento sanzionatorio stradale, deve essere condannata al pagamento delle spese salvo che sussistano giustificati motivi che non possono essere ricercati solo nel modesto valore della controversia o nel semplice errore formale della multa.
E' quanto ha evidenziato la Corte di cassazione con la sentenza n. 8114 dell’8 aprile 2011.
Il caso
Un automobilista ha impugnato con successo un verbale stradale ma sia il giudice di pace che il tribunale hanno compensato le spese del procedimento in quanto il ricorso è stato accolto per un vizio formale dell’accertamento: la vertenza è di modesto valore e la parte poteva stare in giudizio personalmente.
Il Comune paga le spese, anche se l’automobilista può stare in giudizio da solo
Contro la statuizione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. I giudici ermellini hanno bacchettato il giudice di merito: l’irregolarità per vizi formali non è meno grave di quella derivante da difetti sostanziali.
(Da avvocati.it del 3.5.2011)