Cassazione – Sez. II Civile, sentenza 12.5.2011, n. 10457
"Il requisito di forma scritta stabilito dall'articolo 1350, n. 5), Codice Civile per la rinuncia ad una servitù può essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, non essendo necessarie formule sacramentali o espressioni formali particolari, purché contenenti una chiara ed univoca espressione di volontà incompatibile con il mantenimento del predetto diritto reale. Pertanto, la rinuncia ad una servitù negativa può essere contenuta nell'istanza di concessione edilizia diretta all’esecuzione di opere che, realizzate, determinino il venir meno dell’utilitas da cui dipende l’esistenza della servitù stessa".
Il predetto importante principio è stato stabilito dalla Cassazione, in un caso relativo al diritto di “servitus inaedificandi”, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che nella sentenza poi cassata aveva invece giudicato che l'istanza di rilascio di concessione edilizia non era atto di per sé diretto ad incidere sulla servitù.
Viceversa, secondo la Cassazione, "nella situazione fattuale accertata dal giudice di merito, l'istanza di concessione edilizia, ove riconducibile alla volontà di entrambi i proprietari dei fondi reciprocamente asserviti, costituisce atto che implica necessariamente la volontà di estinguere la servitù per mutua rinuncia".
(Da filodiritto.com del 27.5.2011)