Cass. Civile Sez. II, ordinanza 5.4.2011 n. 7785
Dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" che il rilevamento è stato fatto da un agente preposto al servizio di polizia stradale, altrimenti la multa può essere annullata. E' quanto ha affermato la Seconda Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza 5 aprile 2011, n. 7785 che ha respinto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox.
Dal verbale di accertamento, però, non emergeva che il rilevamento, cioè l'elaborazione della rilevazione, fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento.
Il giudice nomofilattico ha, quindi, dato ragione all'automobilista che lamentava la mancata partecipazione di un agente di polizia municipale alla attività di «elaborazione dell'accertamento». Infatti, il Comune aveva ammesso di aver attribuito l'intera gestione a una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una "supervisione" da parte della Polizia municipale, risultando in tal modo non dimostrata l'esistenza di quell'elemento di certezza e legalità che solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino.
Nulla di fatto per l'Ente territoriale che non è riuscito a provare che la gestione degli autovelox fosse rimasta riservata ai pubblici ufficiali e neppure che il ruolo dell'operatore tecnico fosse stato sempre e comunque subordinato a quello dei vigili urbani.
(Da Altalex del 18.4.2011. Nota di Simone Marani)