mercoledì 4 maggio 2011

"An" e "quantum" si possono separare

Il Magistrato può separare d'ufficio la pronuncia relativa alla sussistenza dei profili per l'accoglimento della domanda da quella correlata al profilo risarcitorio.
Nessuna violazione dei principi di ordine pubblico
La sentenza n. 9404 del 27 aprile della III sezione civile di Cassazione, seguendo l'ultimo orientamento sulla vexata quaestio della scindibilità, o meno, del giudizio inerente all'an debeatur rispetto a quello relativo al quantum debeatur in assenza di una precisa istanza di parte, osserva che l'eventuale scissione non comporta alcuna violazione di principi di ordine pubblico. Nessuna lesione dunque al sistema processuale e al diritto alla difesa del convenuto posto che la decisione ben può essere riesaminata in sede di gravame.
Occorre comunque differenziare l'ipotesi in cui la separazione avvenga all'interno dello stesso giudizio o, per converso, dia luogo a due separati processi. Solo nel primo caso il Magistrato può agire di propria iniziativa posto che nell'ultimo è necessaria l'istanza dell'attore e l'accettazione del convenuto.

(Da avvocati.it del 3.5.2011)