Con circolare n. 15 del 26 maggio 2011, il Ministero dell’interno si è pronunciato in merito alle nuove disposizioni in materia di rilascio della carta d’identità ai minori, contenute nel decreto legge n. 70 del 2011 (decreto sviluppo).
Con essa il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diffuso alcuni chiarimenti sulle disposizioni applicative della nuova modalità di rilascio della carta di identità. In particolare, ha precisato che:
a) la nuova norma si applica a tutte le carte d’identità, sia cartacee che elettroniche;
b) per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato (su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari) il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per passaporto;
c) al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, è opportuno informare i genitori del minore o chi ne fa le veci circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità);
d) vige l’esenzione dell’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai 12 anni.
(Da diritto.it del 31.5.2011)