venerdì 27 maggio 2011

Buca piena d’acqua, il Comune deve risarcire l’infortunato

La presenza della pozzanghera aggrava il vizio di manutenzione
invece che scriminare l'ente locale

La pioggia non salva il Comune dalle inadempienze amministrative. Se le buche sul marciapiede si riempiono d'acqua e si "mimetizzano" agli occhi dei pedoni, in caso di infortunio al passante l'ente locale non può invocare la pozzanghera come prova del fortuito ed essere esonerata dalla responsabilità da custodia. Risulta dunque contraddittoria la sentenza di merito che boccia la domanda di risarcimento del danneggiato motivando su di una circostanza di fatto che invece aggrava la posizione dell'amministrazione per la mancata manutenzione. Lo precisa un'ordinanza depositata il 24 maggio 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
Pioggia benefica Accolto il ricorso dell'infortunata dopo la doppia sconfitta in sede di merito. Illogica la motivazione della sentenza d'appello: il giudice, da una parte, riconosce l'esistenza del nesso di causalità fra l'incidente occorso alla signora, caduta su di un marciapiede accidentato, e addebita al Comune la responsabilità per l'omessa manutenzione; dall'altra, tuttavia, la Corte d'appello ritiene configurabile il caso fortuito che esonera l'ente locale dalla responsabilità ex articolo 2051 Cc sul mero rilievo che la pioggia costituirebbe un evento estemporaneo che ha impedito all'amministrazione di intervenire in modo tempestivo. Il punto è che la pioggia rappresenta un evento largamente prevedibile e non interrompe affatto il relazione causale fra la cosa in custodia del Comune, cioè il marciapiede accidentato, e il danno, vale a dire l'infortunio al pedone. Anzi, la precipitazione atmosferica nasconde «le asperità del suolo» e le rende ancora più insidiose: in mancanza di pioggia si sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell'infortunato che non guarda dove cammina e, dunque, non si avvede delle insidie. Insomma: la pioggia finisce per giocare a vantaggio del pedone e non dell'amministrazione. Sarà allora il giudice del rinvio a mettere la parola "fine" alla vicenda.

Dario Ferrara (da cassazione.net)