venerdì 6 maggio 2011

Mediazione, la proposta dell’AIGA


L'Associazione Italiana Giovani Avvocati ha rivolto ai Consigli dell'Ordine un appello affonchè siano apportate alcune modifiche alla normativa sulla mediazione entrata in vigore il 22 marzo scorso e che a suo avviso presenta profili di incostituzionalità (già esposti dai rappresentanti della magistratura e della classe forense) e nella pratica contenga caratteristiche tali da costituire un fortissimo limite all’accesso alla giurisdizione. 
A giudizio dei giovani avvocati tale ostacolo consiste soprattutto nell’onere economico imposto in ogni caso alle parti, onere che dovrà essere integralmente versato prima dell’inizio della causa a pena di improcedibilità della domanda giudiziale ed "appare ingiustificabile e speculativo che i cittadini oltre ad essere obbligati alla mediazione, in violazione di ogni principio di libertà nell’accesso alla giurisdizione, siano costretti al pagamento, in anticipo, delle relative spese di mediazione, anche quando questa non riesca o addirittura quando l’altra parte non si presenti, o entrambe le parti la ritengano inutile".
L'AIGA rileva che l’introduzione di questa disciplina "rischia di trasformarsi in un giro d’affari senza che ne sortisca un reale beneficio in termini di deflazione del contenzioso civile" e che i Consigli degli Ordini degli Avvocati, per esplicita disposizione di detta legge, possono costituire organismi abilitati alla mediazione, per cui "appare opportuno che essi possano intervenire, valendosi della qualifica loro attribuita, istituendo organismi di mediazione capaci di garantire la riduzione al minimo dei costi dello svolgimento della necessaria attività di mediazione, considerando anche il fatto che certamente i Consigli dell’Ordine non debbono agire a fini di lucro".
I Giovani avvocati ritengono anche che le spese di mediazione previste dal d.lgs.28/10 e regolate dal decr. Ministero Giustizia 180/2010 siano da intendersi derogabili nel loro importo minimo, che la presenza sul mercato di un organismo di mediazione che operi a tariffe sensibilmente minori di quanto stabilito nella tabella ne renderà assolutamente concorrenziale l’attività, tanto da far presumere una proporzionale sopravvenienza di domande, che inoltre gli Organismi istituiti presso i Consigli degli Ordini, seguendo l’esempio già inaugurato da alcuni di essi, potrebbero prevedere anche che siano ammesse alla mediazione solo le domande presentate con la assistenza obbligatoria di un Avvocato, che la presenza dell’avvocato nella procedura di mediazione, indispensabile per garantire a ciascun cittadino di disporre in modo consapevole dei propri diritti, potrebbe essere agevolata dal contenimento dei costi del tentativo quando questo non si concluda con la conciliazione.
Pertanto l'associazione dei Giovani avvocati chiede che i Consigli degli Ordini vogliano istituire al proprio interno Organismi di mediazione che garantiscano che, in caso di mancata comparizione di una delle parti, o di attestazione congiunta della impossibilità di addivenire ad una conciliazione, o comunque in caso di mancata conciliazione, la attività sia da considerarsi assoggettata al solo contributo iniziale di euro 40,00, salvo che il mediatore abbia avanzato la proposta di conciliazione su concorde richiesta delle parti; che l'assistenza tecnica dell’avvocato sia obbligatoria, che il mediatore possa avanzare la proposta di conciliazione solo su concorde richiesta delle parti, esclusa espressamente ogni attività anticipatoria di giudizio o comunque destinata a pregiudicare la attività difensiva delle parti nella instauranda causa.

(Da osservatoriosullalegalita.org)