Cassazione Sez. Unite Civili, sent. 18.5.2011, n.10864
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in ordine ai termini di costituzione dell'appellante in caso di notificazione a più parti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 347 e165 del Codice di Procedura Civile, ossia se il termine di dieci giorni, entro il quale l'appellante deve costituirsi, decorre dalla prima o dall'ultima delle notificazioni.
Confermando il proprio indirizzo "restrittivo", consolidatosi a partire dalla pronuncia 6481/1997, la Cassazione ha statuito che in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione.
Leggiamo alcuni passaggi significativi della motivazione.
"Nulla, pertanto, vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una copia.
Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio (ciò si desume anche dall'art. 5, comma 3, della legge n. 890 del 1982, il quale consente al notificante di ottenere la restituzione della copia dell'atto prima del ritorno dell'avviso di ricevimento per procedere all'iscrizione a ruolo).
Anche l'interpretazione finalistica della norma depone nel senso di ancorare la costituzione dell'attore alla prima delle notificazioni.
E ciò perchè il convenuto ha diritto di conoscere, quanto prima possibile, se l'attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all'esercizio dell'azione.
In questa ottica - in un giudizio con pluralità di parti - per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.
Sul piano sistematico, poi, la norma così interpretata è coerente con la riforma processuale introdotta dalla legge 26.11.1990 n. 353 che ridisegna un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito determinato il thema decidendum, ma anche dall'esigenza, strettamente funzionale alla prima, che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.
La disposizione, così ripercorsa, nei suoi aspetti essenziali, non è ambigua, se si tiene conto delle peculiarità della fattispecie che disciplina.
Non è neppure incompleta, non consentendo, quindi, il ricorso all'analogia. Il ricorso alla analogia, infatti, è ammesso dall'art. 12 delle preleggi soltanto quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo, altrimenti incolmabile in sede giudiziaria".
(Da filodiritto.com del 22.5.2011)