La clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non sia munito di valida patente non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell’assicurato. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 373/2013.
Il caso. Una danneggiata si vede respinta la domanda di risarcimento nei confronti dell’assicurazione, in quanto al momento del sinistro l’auto era condotta da un ragazzo di soli quindici anni e pertanto senza patente. La donna ricorre allora per cassazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto dell’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danneggiato anche nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona non abilitata, stante l’azione diretta spettante al danneggiato stesso e la semplice rivalsa concessa all’assicuratore.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la Suprema Corte ritiene di dover accogliere il ricorso: infatti, consolidata giurisprudenza ha affermato che la clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non sia munito di valida patente non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell’assicurato.
(Da avvocati.it del 30.1.2013)