La presenza del pneumatico sulla carreggiata non è stata determinata da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi. E, comunque, l’onere della prova è a carico del custode. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 783/2013.
Il caso. Un autocarro, percorrendo una tratta autostradale, non riusciva ad evitare l’impatto con un pneumatico con cerchione di un mezzo pesante, perdendo il controllo del mezzo e riportando danni per oltre 20mila euro. La società proprietaria del mezzo danneggiato conveniva in giudizio la società Autostrade per l’Italia, rilevando che quest’ultima era stata avvertita della presenza dell’ostacolo almeno 3 ore prima dell’incidente. Ma questo non basta ai giudici di merito per ritenere fondata la richiesta di risarcimento. È in Cassazione che viene accolta la doglianza della società danneggiata.
Il giudizio di legittimità. Gli Ermellini, infatti, sostengono che l’art. 2051 c.c. sulla responsabilità per danno da cose in custodia «è applicabile al proprietario o al gestore di strade», che sia «chiamato a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti». Tuttavia, precisa piazza Cavour che solo nel caso in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi «con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione». «L’onere della prova – chiarisce ancora la Cassazione – sia del caso fortuito, sia dell’adempimento dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode», nella specie della società Autostrade. Tale prova, però, non è stata offerta dalla onerata. Pertanto, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello.
(Da avvocati.it del 4.2.2013)