Cass. Civ., sez. VI-T, sent. 9.1.2013 n° 382
Il thema decidendum della controversia e le motivazioni del provvedimento
La vertenza processuale nasceva dal ricorso presentato innanzi alla Corte di Cassazione da un avvocato, il quale svolgeva la propria attività di legale all’interno di uno studio associato, al fine di ottenere il rimborso Irap, relativamente all’anno di imposta 2003.
I giudici ermellini hanno accolto la linea difensiva sostenuta dal ricorrente, in quanto la circostanza secondo cui “la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione” appare una mera presunzione che “può essere superata con adeguata motivazione”.
Ebbene, in questo passaggio la Suprema Corte ha censurato la ratio decidendi addotta dai giudici lombardi di merito (rectius: Commissione Tributaria Regionale di Milano), i quali non avevano evidenziato il fatto – del tutto rilevante ai fini del rimborso Irap – che l’avvocato/contribuente non avesse sostenuto, in quel determinato anno di imposta, alcun costo riferito al personale dipendente e soprattutto che le spese riconducibili ai beni strumentali rappresentavano una cifra estremamente esigua.
A ben vedere dunque, l’esistenza di spese (nel caso in parola per “prestazioni alberghiere”), peraltro modeste nella loro quantificazione (€. 8.869,00) non appaiono adeguate a determinare la sussistenza di una struttura organizzata “che possa cagionare un significativo maggior reddito del contribuente”.
Una lettura delle precedenti pronunce in tema di rimborso Irap
Come noto, il tema del diritto al rimborso Irap - laddove non sia certa e ben definita l’area della c.d. stabile organizzazione - ha portato, da parte della Corte di Cassazione, a pronunce di segno opposto nel corso degli anni.
Per esempio, la sentenza 27 settembre 2011, n. 19688 aveva sancito che i liberi professionisti pagano l’Irap anche se la loro organizzazione è di “modesta entità”, ovvero costoro sono soggetti al prelievo fiscale anche se la propria “struttura è minimale”.
Al contrario, in un’ulteriore decisione dei giudici di Piazza Cavour (ordinanza 10 febbraio 2012, n. 1941) gli stessi avevano stabilito che “l’occasionalità di lavoro altrui” determina l’esenzione dall’Irap.
In breve, in quest’ultima fattispecie affrontata dalla Suprema Corte, era stata analizzata la situazione di un intermediatore finanziario, il quale aveva richiesto il rimborso Irap sostenendo che si avvaleva di lavoro altrui solo occasionalmente.
La c.d. occasionalità di lavoro di terzi rappresenta – così hanno illustrato i giudici in tale occasione – la sporadica assistenza di altri soggetti, che esclude di fatto (ma anche di diritto) la sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Sempre in materia di definizione del presupposto della c.d. stabile organizzazione, appare di rilievo anche la sentenza della Corte di Cassazione, n. 4490/12, sulla scorta della quale i giudici hanno sancito che il consulente aziendale, al pari dei piccoli imprenditori, non è soggetto al pagamento dell’Irap, qualora l’Amministrazione finanziaria non riesca a comprovare la titolarità concreta di un’autonoma organizzazione.
In conclusione, la Suprema Corte è approdata alla seguente conclusione, ovvero il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia il diretto dominus della suddetta organizzazione – da un punto di vista formale e sostanziale – e che lo stesso non sia inserito in strutture organizzative riferite a terzi e b) utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
(Da Altalex del 12.2.2013. Nota di Federico Marrucci)