Il fumo del camino invade la terrazza del vicino, ma quanto nuoce alla salute?
E’ sempre necessario l’accertamento della denunciata intollerabilità delle immissione di fumo rapportate al diritto alla salute, nonché al diritto ad un ambiente salubre della persona che subisce le immissioni stesse. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 309/2013.
Il caso. Il proprietario dell’edificio antistante aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione e aveva modificato la posizione di 2 camini, a distanza di 4 metri dalla casa della parte attrice. Immediatamente, questo, aveva creato dei problemi: il fumo del camino più vicino aveva infatti invaso, in modo insopportabile, il terrazzo e le camere della donna. La donna chiedeva al Tribunale di disporre l’arretramento del manufatto e la condanna del vicino al risarcimento danni, ma, sia in primo che in secondo grado, senza successo.
Il giudizio di legittimità. A ribaltare il verdetto dei giudici di merito ci pensa la Corte di Cassazione, che accoglie il secondo motivo proposto dalla donna, in merito al mancato accertamento della denunciata intollerabilità delle immissione rapportate al diritto alla salute, nonché al diritto ad un ambiente salubre della persona che subiva le immissioni in questione. In sostanza, i giudici di merito avrebbero dovuto effettuare una valutazione concreta e media tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia, «tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell’entità e della causa delle immissioni, delle necessità generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorità dell’uso».
(Da avvocati.it del 5.2.2013)