Cass. Civ., sez. II, sent. 3.1.2013 n° 72
Si deve ritenere costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione.
E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3 gennaio 2013, n. 72 in tema di distanze di costruzioni. Portando a conseguenza il principio ribadito, infatti, gli Ermellini sostengono che gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze.
Nel caso di specie due coniugi convenivano in giudizio il vicino che aveva realizzato a confine con la porzione di un immobile di loro proprietà un vano di circa m. 5x3 di lato e m. 3 di altezza, in violazione delle norme sulle distanze previste dal regolamento edilizio comunale.
Da qui la richiesta di demolizione del vano, che tuttavia veniva rigettata dal giudice di prime cure con la condanna al pagamento delle spese processuali. Al contrario, in sede di appello, il Giudice riformava la sentenza di primo grado, condannando il vicino ad arretrare il vano in questione fino alla distanza di m. 5 dal confine col vialetto di proprietà degli appellanti, rigettando al contempo la domanda di risarcimento di ulteriori danni. In buona sostanza, secondo i giudici di merito, il vano – a prescindere dalla sua funzione pertinenziale – costitutiva un edificio e non rispettava l’obbligo della distanza di almeno cinque metri dal confine.
Come si è visto, in sede di cassazione il Palazzaccio conferma la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di appello, evidenziando con chiarezza l’irrilevanza dell’eventuale funzione pertinenziale ai fini della sussunzione nella categoria costruzione del vano in questione e rilevando al contempo la dimensione del vano tale da accrescere la superficie o la funzionalità economica della costruzione.
(Da Altalex del 22.2.2013. Nota di Alessandro Ferretti)