venerdì 15 febbraio 2013

Avvocato non anche amministratore di condominio

L’avvocato non può fare anche l’amministratore di condominio, perché costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale, e rientra quindi tra le nuove cause di incompatibilità previste dalla riforma forense, entrata in vigore il 2 febbraio scorso (legge n. 247/2012).
A chiarirlo è i l Consiglio Nazionale Forense, che ha aggiornato, sul proprio sito istituzionale, il documento «FAQ, nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense».
Le incompatibilità. In particolare, si legge nel documento, la professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l’esercizio dell’attività di notaio;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con «la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione». Sono previste delle eccezioni, si legge ancora nel documento, qualora l’oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Nuove cause di incompatibilità operative si da subito, ma con alcune eccezioni. Le legge, infatti, consente, escludendo dal suo ambito di applicazione gli avvocati già iscritti agli albi:
a) consente l’esercizio della professione a docenti e ricercatori in materie giuridiche di università, scuole secondarie (pubbliche o private parificate), istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici;
b) richiede che docenti (professori ordinari e associati di ruolo) e ricercatori universitari a tempo pieno siano iscritti nell’elenco speciale, esercitando la professione nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario;
c) fa salva l’iscrizione per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici.
L’incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore di condominio. L’avvocato non può fare anche l’amministratore di condominio, «in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale». Tale circostanza, spiega il CNF, «risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo». «Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione», si legge nel documento, «la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa, ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro».

(Da avvocati.it del 15.2.2013)