Trib. Palermo, sez. lavoro, ordinanza 15.1.2013
Il nuovo rito accelerato per l’impugnazione dei licenziamenti non può essere applicato estensivamente ad ipotesi non espressamente contemplate dalla legge, come quelle inerenti la natura del rapporto di lavoro che si è concluso alla naturale scadenza del termine.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Palermo nell’ordinanza in commento resa all’esito di un processo in cui si è fatto ricorso al nuovo rito “accelerato” di lavoro.
Occorre premettere che il nuovo rito è applicabile alle “controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” (in tal senso, art. 1, comma 47, L . 92/2012).
Si tratta di un rito speciale che si connota per celerità e snellezza rispetto all’ “ordinario” rito del lavoro (a sua volta “speciale” rispetto all’ordinario rito civile), celerità e snellezza realizzate attraverso l’eliminazione delle formalità non essenziali al contraddittorio e la fissazione di termini molto ristretti per lo svolgimento delle diverse fasi del giudizio.
Con il nuovo rito, il lavoratore che intende impugnare giudizialmente il licenziamento dispone di uno strumento assimilabile al procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., senza però il limite di dover dimostrare il periculum in mora, valutato dal legislatore come già intrinseco alla materia del contendere.
Nella fattispecie in esame, il giudice, chiamato a decidere dell’inammissibilità del ricorso ex art. 1, comma 47 e 48, L . 92/2012 eccepita da controparte, ha rilevato che oggetto del contendere è la legittimità dei co.co.pro. stipulati tra le parti e che parte ricorrente ha chiesto espressamente, in via principale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la pronuncia di nullità del termine apposto ai contratti. Infine, dalla stessa prospettazione dei fatti, emerge che il rapporto di lavoro si è interrotto alla scadenza della proroga dell’ultimo contratto.
In conclusione, per il giudice, oggetto del contendere non è in via immediata “l’impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300” cosi’ come previsto dall’art. 1, comma 47, L . 92/2012. Pertanto, posto che la specialità del rito non consente un’interpretazione estensiva delle ipotesi ad esso assoggettabili, si deve procedere secondo il rito ordinario.
(Da Altalex dell’1.2.2013. Nota di Giuseppina Mattiello)