sabato 16 febbraio 2013

Avvocato “cattivo pagatore” non è reato

Non commette reato chi definisce «cattivo pagatore» l’avvocato che non paga neanche dopo l’incontro con il precetto. Di più: il professionista deve risarcire il malcapitato cliente. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 6693 dell’11 febbraio 2013.

Il fatto

Il tribunale di Roma ha assolto il 73enne con la formula perché il fatto non costituisce reato per l'esimente della provocazione, dai reati di ingiuria e diffamazione in danno del suo avvocato. L’uomo ha ottenuto sentenza di condanna esecutiva nei confronti del professionista per responsabilità professionale, al risarcimento del danno pari a 23 mila euro, in quanto questi non aveva adempiuto neppure dopo l'inoltro dei precetto, aveva inviato una missiva sia al legale sia banca d'Italia in cui lo definiva «cattivo pagatore» la cui insolvenza derivava da problemi finanziari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato l’avvocato al pagamento delle spese processuali e mille euro in favore della Cassa delle Ammende.

Vanessa Ranucci (da cassazione.net)